sabato 23 gennaio 2021

La relazione di Palazzi del 2011... per non dimenticare





"Illecito sportivo dell'Inter"
Ecco le carte di Palazzi

Il procuratore definisce prescritti i reati, dunque sullo scudetto 2006 può decidere solo il consiglio federale. Anche il comportamento di Spinelli (Livorno) è da illecito, mentre per Meani e Foti c'è già un giudizio. Fra i "colpevoli" prescritti anche il tecnico Spalletti.


ROMA, 4 luglio 2011 - Sono 72 le pagine in cui il procuratore federale Stefano Palazzi motiva il provvedimento su "Calciopoli bis" che ha portato all'archiviazione per prescrizione, di tutti gli imputati. Inchiesta nata dalle intercettazioni evidenziate lo scorso anno nel processo penale in corso a Napoli dai legali di Luciano Moggi. In pratica il procuratore entra nel merito e spiega certi comportamenti e quali sarebbero state le conclusioni se i tempi della giustizia sportiva non fossero prescritti. Pesante in particolare il giudizio sui comportamenti del tesserato Giacinto Facchetti, ritenuto colpevole di "illecito sportivo". Quanto all'esposto della Juventus, con richiesta di revoca dello scudetto 2006 assegnato all'Inter, spiega Palazzi che non si può più intervenire per via disciplinare. Ma alla luce del parere del collegio dei saggi, nominato dall'allora commissario federale Guido Rossi, la decisione di eventuale revoca può spettare solo al consiglio federale, che ne discuterà nella seduta programmata il 18 luglio.

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NELLE MANI DEL CONSIGLIO FEDERALE — Spiega Palazzi: "Alla luce delle considerazioni svolte durante la presente disamina, anche con riferimento a tale problematica, questo Ufficio ritiene che sulla questione costituente oggetto dell'esposto possa, in ipotesi, pronunciarsi esclusivamente la Federazione, da una parte, in conseguenza della improcedibilità delle situazioni di rilievo disciplinare emerse e, dall'altra, in conformità a quanto affermato nel parere consultivo reso il 24 luglio 2006 dalla Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e composta dall'Avv. Gerhard Aigner, dal Prof. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi. Ne consegue che, nella specie, appare fondato e ragionevole ritenere la sussistenza, nell'ambito dell'ordinamento di settore, di un interesse qualificato, facente capo alla Federazione, in ordine all'acquisizione di tutti gli atti del presente procedimento, al fine di poter più compiutamente valutare l'ammissibilità e, quindi, l'eventuale fondatezza della richiesta formulata dalla società Juventus F.c."...

GRAVI E REITERATI COMPORTAMENTI — Scrive il procuratore sui comportamenti "In definitiva: la reiterazione delle telefonate; i rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori; l'affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la reciprocità delle informazioni richieste; la assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini; rappresentano tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità di molte delle condotte in esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine. Più avanti verranno esaminate partitamente le condotte dei singoli tesserati.

INNOCENTI — In definitiva Palazzi spiega quali sarebbero stati i suoi provvedimenti. Assoluzione per i dirigenti Zamparini (Palermo) e Zanzi (Atalanta) perché i loro colloqui con gli allora designatori - Bergamo e Pairetto - sono irrilevanti.

COLPEVOLI DI SLEALTA' — Invece configura la violazione dell'articolo 1 (quello sulla lealtà sportiva) per i tesserati: Cellino (Cagliari), Campedelli (Chievo); Foschi (Palermo), Gasparin (Vicenza), Governato (Brescia), Corsi (Empoli), Spalletti (allenatore Udinese).

GIA' GIUDICATI — Differente la posizione per i dirigenti Foti (Reggina) e Meani (Milan), già condannati per violazione dell'articolo 1. Palazzi tiene a precisare che per il Milan la richiesta nel 2006 era stata di condanna per illecito sportivo (art. 6), ma la giudicante decise diversamente. E sottolinea che i nuovi elementi probatori emersi dalle altre intercettazioni configurerebbero l'illecito come già sostenuto a suo tempo. Già giudicati anche i designatori e gli arbitri: Bergamo, Pairetto, Lanese, Mazzei e De Santis.


COLPEVOLI DI ILLECITO — Per la procura federale è configurabile per il Livorno (Spinelli) e per l'Inter (Facchetti). A proposito di Facchetti e dei nerazzurri, Palazzi è duro: "Questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS (codice di giustizia sportiva, ndr), anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società Internazionale F.c., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale. Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS".
Un po' meno grave la posizione del tesserato Massimo Moratti: "Comunque informato della circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale circostanza al suo interlocutore. (...) Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, Moratti, in considerazione dei temi trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati".

Gasport© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giacinto Facchetti

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