mercoledì 12 aprile 2023

Ancora articolo 4

Nino Ori su Ju29ro

Oggi la Procura Federale ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agenti'.
Nell'atto, il procuratore Chinè contesta tra l'altro al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (art. 4.1).
Chinè gioca il jolly, e contesta l'art.4, che (come abbiamo visto) finora ha permesso assoluta libertà nella determinazione della pena.
La Juventus ora ha due settimane di tempo per presentare le controdeduzioni.
La notizia vera è che hanno accorpato tutto in un unico procedimento, contrariamente alla distinzione tra manovra stipendi e partnership che molti ipotizzavano.
Nota della Società
Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Procura Federale presso la F.I.G.C. ha notificato in data odierna a Juventus e ad alcuni suoi esponenti attuali e passati la Comunicazione di conclusione delle indagini relative alla c.d. “manovra stipendi della stagione sportiva 2019/2020”, alla c.d. “manovra stipendi della stagione sportiva 2020/2021”, ai rapporti tra la Società e taluni agenti sportivi, nonché a taluni presunti “rapporti di partnership” tra Juventus e altri club. La Procura Federale, anche in virtù di asserite violazioni contabili, ha ipotizzato la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
In virtù delle ragioni già illustrate, inter alia, nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 e nella Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2022, la Società ritiene di aver applicato correttamente i rilevanti principi contabili internazionali, nonché di aver operato nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva. Per maggiori informazioni, si rinvia alle relazioni finanziarie citate, nonché ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 2 dicembre 2022 e 24 marzo 2023.
Si precisa che la Comunicazione trasmessa non costituisce esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale; la Società potrà ora avere accesso agli atti e articolare le proprie difese nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.




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