mercoledì 15 luglio 2026

Inter-ferenze 2


Milano, inchiesta arbitri: Inter indagata e nel contempo archiviata. I pm: «Interferenze su Rocchi, ma non c'è reato»

di Luigi Ferrarella
Atti alla giustizia sportiva di Fgci e Coni, va a Monza il filone delle «bussate» al Var. Per i pm esistono «interferenze» ma non è provabile un «sistema strutturato di frode»


Interferenze sì, reato di frode sportiva no. Inter indagata al novantesimo minuto della partita giudiziaria dalla Procura di Milano dell’inchiesta sull’ipotesi di frode sportiva per le tentate interferenze nerazzurre sull’allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi, e però contemporaneamente da archiviare secondo una richiesta già inoltrata dalla stessa Procura all’Ufficio Gip (per la persona fisica Rocchi) e alla Procura generale (per quanto riguarda la persona giuridica Inter): la meta finale è quella prevista già da qualche settimana, ma un poco più tortuoso è il percorso con il quale infine vi arriva la Procura nell’atto definitorio firmato dal pm Maurizio Ascione (iniziale titolare) e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo (coassegnato un mese fa dal procuratore Marcello Viola).

Sino ad ora l’unico indagato in questo filone era Rocchi, «in concorso» con persone che prima i pm non identificavano o collocavano nella geografia calcistica, ma che due settimane fa (nel secondo invito a comparire a Rocchi) avevano definito (pur sempre senza identificarli e tantomeno indagarli) «esponenti della società sportiva Inter» che, nell’ipotizzato «previo concerto» con Rocchi sugli arbitri graditi o sgraditi all’Inter, avrebbero «agito per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Fgci-Federazione italiana giuoco calcio» (parimenti non indagato).

Adesso il percorso motivazionale dei pm per approdare all’archiviazione sembra muovere dalla giurisprudenza di Cassazione formatasi sull’inchiesta Calciopoli di vent’anni fa. 

«Per comprendere se l'intesa che venga a formarsi tra l'estraneo (ancorché tesserato) e il soggetto legittimato alla formazione delle griglie arbitrali possa ritenersi fraudolenta - indicava la Suprema Corte -, occorre verificare se essa si formi solo per un comune, condiviso e lecito obiettivo di tutelare, seppure con modalità scorrette, l'oggettività del risultato sportivo, evitando che una non adeguata ponderazione selettiva possa portare alla nomina di arbitri non all'altezza dei compiti»; oppure se «si tratti di operazioni volte a perseguire finalità opposte (stavolta illecite), nel qual caso la formazione delle griglie diventa un tassello di una più ampia condotta fraudolenta».

Applicato al caso milanese, i pm, «nei limiti del materiale probatorio» sembrano quindi aver ritenuto (sulla scorta delle intercettazioni della primavera 2025 e di due settimane nell’aprile 2026) che in alcune delle partite incriminate vi sia effettivamente stata «sussistenza storica» delle «interferenze» sul designatore Rocchi (le quali rilevano indipendenti dal raggiungimento o meno della designazione auspicata o contrastata), e che siano state riconducibili alla persona giuridica della società Inter seppure non fosse individuabile la persona fisica del dirigente autore dell’interferenza.

Ma l’elemento che per i pm manca è la sostenibilità in giudizio (in una ottica di prognosi di probabile condanna richiesta come parametro per i rinvii a giudizio dalla legge Cartabia) di un «sistema strutturato di frode per influire sulle designazioni» arbitrali.

Da qui l’esclusione del reato presupposto della contestazione all’Inter dell’illecito amministrativo per i reati commessi dai dirigenti nell’interesse aziendale (legge 231 del 2001), e quindi la richiesta di archiviazione per il club simultanea alla sua iscrizione nel registro degli indagati martedì pomeriggio.

In un successivo comunicato, inviato nella mattinata di mercoledì 15 luglio, la Procura argomenta che la richiesta di archiviazione ricostruisce, nei limiti del materiale probatorio acquisito, la sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati, attraverso l’esame analitico dei risultati delle intercettazioni telefoniche e della loro tempistica, in taluni casi comparatocon gli esiti dei servizi di pedinamento. Non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine.

Distingue tra la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente, astrattamente idonee e volte ad incidere sulla regolarità della singola gara, dalle condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche.

La procura di Milano, ha anche trasmesso gli atti alla procura federale della Federazione gioco calcio e alla procura generale per lo sport del Coni.


Come invece già emerso nei giorni scorsi, Milano ha trasmesso alla procura di Monza per competenza territoriale su Lissone l’altro filone di indagine in cui Rocchi insieme ad alcuni altri colleghi è indagato per le bussate alla sala Var.

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